Gara scommesse, entro il 30 giugno 2020. Gara Bingo, entro il 30 settembre 2020


ROMA - Nuove date per le attesissime gare per le assegnazioni delle concessioni per le scommesse sportive ed il Bingo. La gara per le scommesse si dovrà indire entro il 30 giugno 2020 e le concessioni al 31 dicembre 2020, mentre la gara del Bingo il termine sarà il 30 settembre 2020. Nel frattempo i concessionari potranno operare in regime di proroga onerosa. E’ quanto previsto nella bozza del Decreto Fiscale collegato alla Manovra - segnala l'agenzia Agimeg -. Da evidenziare, sempre in tema di agenzie di scommesse, l’intervento previsto dalla Manovra sui soggetti che finora non hanno provveduto al versamento dell’Imposta Unica. Ecco il testo integrale a proposito

“Al fine di contrastare la diffusione del gioco irregolare ed illegale, l’evasione, l’elusione fiscale e il riciclaggio nel settore del gioco, nonché di assicurare l’ordine pubblico e la tutela del giocatore ed evitare fenomeni di alterazione della concorrenza, fermi restando i divieti di offerta al pubblico di gioco in assenza di concessione statale o di autorizzazione di pubblica sicurezza e le relative sanzioni penali ed amministrative previste, è disposta, con provvedimento dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, la chiusura dei punti vendita nei quali si offrono al pubblico scommesse e concorsi pronostici qualora il soggetto che gestisce il punto di vendita risulti debitore d’imposta unica di cui alla legge 23 dicembre 1998 n. 504, in base ad una sentenza, anche non definitiva, la cui esecutività non sia sospesa. La presente disposizione si applica altresì ai punti vendita dei soggetti per conto dei quali l’attività è esercitata, che risultino debitori d’imposta unica di cui alla legge 23 dicembre 1998 n. 504, anche in via solidale con il soggetto gestore del punto vendita. Il provvedimento dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli contiene l’invito al pagamento, entro trenta giorni dalla notifica, di quanto dovuto per effetto della sentenza di condanna e l’intimazione alla chiusura se, decorso il periodo previsto, non sia fornita prova dell’avvenuto pagamento. L’Agenzia avvisa senza ritardo il competente Comando della Guardia di Finanza o della Polizia di Stato per procedere all’esecuzione della chiusura. In caso di violazione della chiusura dell’esercizio, il soggetto sanzionato è punito con la sanzione amministrativa da euro diecimila a euro trentamila, oltre alla chiusura dell’esercizio in forma coattiva. In caso di sentenza favorevole al contribuente successiva al versamento del tributo, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli dispone il rimborso delle somme dovute, come risultanti dalla sentenza, entro novanta giorni dal deposito.

L’Agenzia delle dogane e dei monopoli, nell’ambito dell’attività ordinaria di controllo dei pagamenti da parte dei soggetti obbligati, procede a diffidare coloro che risultino inadempienti, in tutto o in parte, al versamento di quanto dovuto a titolo di imposta unica oltre a sanzioni ed interessi entro trenta giorni. In caso di mancato versamento nei termini di cui al primo periodo, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli procede all’escussione delle garanzie prestate in base ai regimi convenzionali previsti. Il soggetto obbligato è tenuto a reintegrare la garanzia entro novanta giorni dall’escussione, a pena di decadenza della concessione.

Relazione illustrativa

Nel settore delle scommesse sono numerosi i casi di mancato versamento dell’imposta unica, sovente oggetto di un contenzioso tributario alimentato talvolta in maniera dilatoria, a fronte del quale le disposizioni attuali consentono all’operatore di continuare ad offrire gioco, senza versare il tributo dovuto. Con la norma in esame si prevede che in caso di accertamento dell’imposta dovuta, il soggetto che intende continuare ad offrire gioco, deve procedere al pagamento di quanto risultante dalla sentenza del giudice tributario, anche non definitiva. Tale disposizione si rende opportuna da un lato per non far venir meno il rapporto fiduciario con il concessionario e, dall’altro, per evitare situazioni di “concorrenza sleale” nei confronti di operatori regolari.

Il comma 2 della norma consente all’Amministrazione di poter utilizzare mezzi più efficaci per ottenere il versamento dell’imposta unica, a fronte dell’esistenza di una garanzia fideiussoria in quanto, allo stato, la norma prevede la possibilità di escussione delle garanzie soltanto dopo la liquidazione automatizzata e l’iscrizione a ruolo, in caso di inadempimento (art. 24 del D.L. n. 98/2011).

Relazione tecnica

Il contenzioso in materia di imposta unica, che vede vittoriosa l’Amministrazione, relativo alle sentenze pronunciate nel 2018, è pari ad un importo di circa 74 Ml€ di imposta.

L’ammontare complessivo degli accertamenti effettuati nel 2018 è stato pari a 120 Ml€, che, sulla base dell’andamento delle pregresse annualità, fa stimare al 70% l’indice di positività del contenzioso. Le pronunce favorevoli del 2018 confermano tale dato.

La norma proposta può consentire un più immediato recupero dell’evasione pregressa oppure, in caso di chiusura dei punti vendita, di veicolare la raccolta delle scommesse verso operatori in regola con gli obblighi fiscali.

Al fine di rendere la previsione più prudenziale, tenendo anche conto del fatto che le sentenze favorevoli non definitive possono essere riformate in secondo grado o in Cassazione, si stima che i maggiori importi annui per l’Erario sono pari a 30 Ml€.

2020 e ss.: 30 Ml€

La disposizione non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato. L’Agenzia provvede agli adempimenti connessi all’attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.