Campagna elettorale: due pesi e due misure?

di Antonio Negro. La Magistratura di Milano ha chiesto un mese di carcere per l'on. le Daniela Santanché (Pdl), rea di non aver  dato comunicazione al Questore della manifestazione in luogo aperto contro l'uso islamico del "burqa" in pubblico.

Comunicare al Questore una riunione in luogo pubblico è un dovere previsto da una legge vecchia e superata dal tempo e dalle moderne realtà;  questa legge è il T.u.l.p.s. 773 del 1931, e il caso in questione riguarda l'art. 18.

   Questo articolo viene richiamato a discrezione e secondo gli umori del momento: per esempio non sappiamo se, per esempio, i No-Tav lo applicano ogni qualvolta decidono di muoversi nella loro protesta pubblica. Questo ragionamento non intende minimamente interferire sulla legittimità di merito dei comportamenti sia della On.le Santanchè sia dei No-Tav, essendo altro il motivo della riflessione, e cioè la legge 773, art. 18, appunto.

   Detto articolo prevede sì l'obbligo della comunicazione al Questore, come sopra richiamato, ma più sotto dice anche che tale obbligo non si applica alle riunioni elettorali. Se così è, ed è così, non si capisce perché in occasione della campagna elettorale appena svolta in Basilicata nessun giudice abbia chiesto al Prefetto, al Questore e altri di Potenza come mai si sia stabilito in protocollo di derogare agli obblighi  previsti dalle norme dello stato di diritto.

   Le norme dello Stato italiano prevedono che chiunque voglia tenere una riunione in luogo pubblico debba dare preavviso al Questore almeno tre giorni prima (art. 18 del Tulps). Questa stessa norma non si applica alle riunioni elettorali. Per riunioni elettorali si intendono i classici comizi sulle piazze, grandi, piccole o rionali, che i partiti, o i singoli candidati o le liste, tengono nei 30 giorni che precedono la data delle votazioni.

   Il contenuto di questa norma è esplicitato anche da una circolare del Ministero dell'Interno che, in ogni tornata elettorale, viene inviata alle Prefetture le quali, a loro volta, la inviano alle amministrazioni periferiche e alle forze dell'ordine perché ne prendano atto, la rispettino esse stesse e la facciano rispettare. Va da sé che, una volta eliminato il preavviso dalla norma di legge, nulla è dovuto alle forze dell'ordine da parte dei partiti o delle liste in competizione. Essi, i partiti o le liste o i singoli candidati, hanno soltanto il compito di presentare la relativa richiesta di occupazione di suolo pubblico (la piazza) e del palco al sindaco della città o paese in cui vogliono tenere il comizio.
   Infatti, le competenze in materia di occupazione di suolo pubblico sono esclusive del sindaco e dell'amministrazione comunale. E potremmo dire che anche in tema di ordine pubblico le competenze sono del sindaco, ma evitiamo per non addentrarci in una materia che, pur essendo semplice, rischia di diventare complicata.
   Fin qui sembra tutto chiaro e ribadiamo questi due passaggi:
– nei 30 giorni precedenti le elezioni  la legge esclude (escludere è diverso da non
prevedere,  come vedremo più avanti) il preavviso al Questore e, quindi, alle
forze dell'ordine;
– la richiesta della piazza e del palco (occupazione del suolo pubblico) è di
esclusiva competenza del sindaco e va fatta, perciò, agli uffici comunali.
   Alla luce di quanto sopra abbiamo fatto un giro sui siti delle varie Prefetture d'Italia e abbiamo scoperto, per esempio a Potenza, una situazione talmente confusa e piena di strafalcioni che viene da chiederci  se questo, il nostro Paese può mai diventare degno di rispetto, come tutti gli altri Paesi d’Europa.

   Orbene, nelle diverse Prefetture d'Italia si tiene una riunione con i partiti e le forze
dell'ordine per meglio definire le norme in materia di propaganda elettorale nei suoi
diversi  aspetti, e quando si arriva al punto dei comizi, in alcune situazioni viene la
pelle d'oca. Nei  verbali di queste riunioni si legge “pur non essendo previsto dalla legge, i partiti presenti si impegnano a dare preavviso alle forze dell'ordine, rispettivamente: per la città capoluogo alla Questura, per i comuni in periferia al comando dei carabinieri ...”.

   E tale preavviso sostituisce anche la richiesta della piazza e del palco, della qualcosa il sindaco viene informato dalle forze dell'ordine.  In sostanza, non è il sindaco, in quanto competente in materia di occupazione del suolo pubblico (ma anche di ordine pubblico, secondo noi) a comunicare i comizi alle forze dell'ordine, cosa che avverrebbe, tra l'altro, a puro titolo di cortesia, ma viceversa e non sappiamo a che titolo. Venuto meno il preavviso, non applicabile dalla norma, le forze di polizia si impadroniscono, non si capisce in virtù di che cosa, della procedura amministrativa di competenza dei sindaci: la richiesta della piazza e del palco. Non solo, ma mettono a disposizione dei partiti i loro uffici, uomini e mezzi – sottraendoli, così, ai loro compiti specifici – senza conoscerne le motivazioni, o in virtù di quale norma vigente in materia.

   E' come fare lo spogliarello in chiesa o andare a giocare a briscola con gli amici nelle stazioni dei carabinieri. E’ vero, si parla genericamente di ordine pubblico, ma “ordine pubblico” vuol dire tutto e non vuol dire niente!  Ma soprattutto, l'iter procedurale di carattere puramente amministrativo, qual'é  la domanda di occupazione di suolo pubblico (la richiesta della piazza e del palco) non ha niente a che vedere con l'ordine o il disordine pubblico.

   Teniamo presente, poi, che le Prefetture sono rappresentanze dello Stato, del Governo in periferia, luoghi, quindi, per eccellenza deputati al rispetto delle norme dello Stato che pubblica le sue leggi sulla gazzetta ufficiale perché vengano conosciute, divulgate, rispettate e fatte rispettare, uniformemente su tutto il territorio nazionale. Altrimenti  il nostro  Paese non andrà mai a regime e non raggiungerà mai i livelli sociali ed istituzionali dei Paesi europei.

   E’ quantomeno singolare che le forze preposte a far rispettare le leggi ai cittadini, le forze dell'ordine, finiscano col non attenersi alla lettera a quelle stesse norme, senza capirne i motivi. E lo spirito e la lettera dell'art. 18 del  Tulps  sono chiarissimi, e tutti i problemi annessi e connessi alla materia se li è posti il legislatore al momento dell'approvazione della legge che, una volta pubblicata sulla gazzetta ufficiale,  non può non essere rispettata e applicata.

   Perché per l'on. le Santanché và applicata e viene richiesta la galera e in questi altri casi no? E se non lo è, perché cosa? La risposta diventa, a sua volta, un'altra domanda: per rafforzare i poteri di polizia? Se così fosse, allora diciamo no allo Stato di Polizia in campagna elettorale.
   A tal proposito si sente già parlare di una petizione online per le prossime elezioni.