Norme sicurezza pratica sport invernali, sì a pdl Bellettieri

 

Approvata dall’Assemblea regionale, all’unanimità, la proposta di legge “Norme per la sicurezza nella pratica degli sport invernali”, di iniziativa del consigliere Bellettieri (FI).

Con il testo normativo viene ampliata la definizione di “aree sciabili attrezzate” in base alle discipline sportive considerate dalla legislazione nazionale, nonché delle diverse tipologie di pista, riservando aree separate per la pratica dello slittino ed individuando quelle interdette allo snowboard. Si prevede che i gestori, all’interno delle aree sciabili attrezzate, individuino i tratti di pista da riservare, a richiesta degli sci club, agli allenamenti di sci agonistico e snowboard agonistico. In conformità all’art. 9 del d.lgs. 40/2021, viene previsto, sempre a carico dei gestori, l’obbligo di individuare un “direttore delle piste” in ordine all’organizzazione e monitoraggio delle medesime le cui modalità di individuazione e formazione sono disciplinate con deliberazione della Giunta Regionale. Si stabilisce l’obbligo di primo soccorso da parte dei gestori delle aree sciabili attrezzate agli infortunati sulle piste ed il loro trasporto ai luoghi di assistenza presso i più vicini centri sanitari o di pronto soccorso.

Si stabilisce, altresì, l’obbligo per i gestori delle aree sciabili attrezzate di stipulare apposito contratto di assicurazione ai fini della responsabilità civile per danni derivabili agli utenti e ai terzi per fatti derivanti da responsabilità del gestore in relazione all'uso di dette aree. Si prevede, inoltre, che i gestori delle piste comunichino all’ente regionale, a fini statistici, l’elenco degli infortuni verificatisi sulle piste. Si stabilisce anche l’obbligo per i gestori delle aree sciabili attrezzate di stipulare apposito contratto di assicurazione ai fini della responsabilità civile per danni derivabili agli utenti e ai terzi per fatti derivanti da responsabilità del gestore in relazione all'uso di dette aree.

“La proposta di legge - si legge nella relazione di accompagnamento - nasce dalla consapevolezza che la regolamentazione esistente della materia risultava essere piuttosto datata e abbisognava di un ammodernamento. Si conferma la disciplina vigente in base alla quale l’individuazione effettuata dalla Giunta regionale equivale alla dichiarazione di pubblica utilità per la costituzione coattiva di servitù connesse all’utilizzo di dette aree. Si stabiliscono alcuni obblighi aggiuntivi a carico dei gestori delle piste oltre a quelli già previsti dal d.lgs. 40/2021, quali in particolare: la predisposizione di adeguati sistemi di contenimento morbido e strutture protettive per le piste innevate anche artificialmente; la manutenzione invernale ed estiva delle aree sciabili nonché la rimozione in conformità alle disposizioni vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche, degli ostacoli per l'esercizio dell'attività sciistica da parte di persone con disabilità nonché il miglioramento dell'accessibilità e fruibilità delle strutture sportive da parte di tali soggetti”.