Asp Potenza, graduatorie stabilizzazioni: precisazioni

POTENZA - In riferimento all’articolo del rappresentante della CISL-FP Piero Galasso pubblicato sulla stampa del 08.12.2022 e riguardante la pubblicazione delle graduatorie di stabilizzazione si precisa che l’ASP di Potenza ha approvato in data 07.12.2022 le graduatorie delle stabilizzazioni (cfr. Delibera del Direttore Generale n.810 del 07.12.2022 avente ad oggetto “DDG ASP n. 518/2022. Avviso pubblico di ricognizione rivolto sia al personale ruolo sanitario, appartenente a tutti i profili del comparto e degli operatori socio sanitari, sia al personale della dirigenza sanitaria, in possesso dei requisiti ex art. 1, comma 268, lett. b) della L. n. 234/2021. Presa d'atto domande pervenute. Ammissione /esclusione candidati e approvazione graduatorie”).

Tanto in esito all’avviso di ricognizione indetto con DDG n. 518/2022, ex art. 1 comma 268, lett. b) della L. 234 del 30/12/2021 comma 268, lett. b) della L. 234 del 30/12/2021 e secondo i criteri di priorità definiti dalla Regione Basilicata, con la DGR n. 428 del 06/07/2022.

Nello specifico si dettaglia che i soggetti interessati alla procedura de qua sono complessivamente n. 172 e, precisamente: n. 121 del profilo CPS Infermiere, n. 30 del profilo di operatore socio sanitario, n. 10 domande di altri diversi profili del comparto e n. 11 relative alla Dirigenza sanitaria.

Per gli effetti l’ASP, coerentemente alla vigente normativa (L. 234/2021” -allegato alla DGR n. 428/2022), potrà procedere alle eventuali assunzioni entro il limite massimo del 50% (limite entro il quale sono da ricomprendersi anche le eventuali ulteriori stabilizzazioni di cui al D. Lgs. 75/2017, quelle di reclutamento speciale a regime di cui all’art. 35, comma 3-bis del D. Lgs.165/2001 ed ogni altra forma di reclutamento dall’interno) delle risorse complessivamente programmate per l’assunzione di personale in conformità al piano triennale dei fabbisogni.

Giova precisare che l’ammissione alla procedura de qua, ergo, l’attestazione di sussistenza dei requisiti utili alla stabilizzazione, così come l’inserimento nella graduatoria non determina l’insorgere di un diritto all’assunzione ma la mera facoltà dell’amministrazione di utilizzare la stabilizzazione ex articolo 1, comma 268, lett. b) della L. 234/2021 quale modalità di reclutamento per la copertura di posti vacanti per il profilo di interesse, comunque nei limiti stabiliti dagli atti di programmazione dei fabbisogni di personale.