Condomini: nuovi scenari immobiliari alla luce della riforma

Nicola Mario Fraccalvieri. Martedì 20 Novembre 2012, la Commissione Giustizia del Senato ha definitivamente deliberato la tanto attesa riforma del condominio. Si vuol ricordare che il condominio era normato da leggi ormai obsolete risalenti al 1942 che col passare degli anni si sono adeguate all’attualità grazie soprattutto a sentenze della Cassazione. Una delle sentenze più importanti, che possiamo considerare la prima vera riforma del condominio, risale al 2006 (sent. n. 22840/2006). Con questa sentenza si apriva tutto un mondo nuovo nel campo dell’amministrazione condominiale in quanto la Seconda Sezione della Corte di Cassazione stabiliva che anche una persona giuridica può essere nominata amministratore di condominio. I Giudici del Palazzaccio precisavano che il rapporto di mandato istituito nei confronti delle persone suddette, quanto all’adempimento delle obbligazioni ed alla relativa imputazione della responsabilità, può essere caratterizzato dagli stessi indici di affidabilità, che contrassegnano il mandato conferito ad una persona fisica. Con questa decisione la Corte superava un precedente orientamento (Cassazione Seconda Sezione Civile, 5608/94) che ammetteva la possibilità di esercitare la funzione di amministratore di condominio soltanto da parte di una persona fisica. Di seguito le principali novità nell’ambito della nuova riforma condominiale formata da 32 articoli: - Accesso agli atti. Sancito il diritto dei singoli condòmini di accedere ai documenti del condominio e ottenerne copia. - Amministratore. Nomina obbligatoria quando i condòmini sono più di otto. Possesso di polizza di R.C. professionale su richiesta dell’assemblea. Passaggio di consegne senza ulteriore compenso. Rinnovo tacito dell’incarico annuale, salvo delibera di revoca. Specifica analitica delle competenze all’atto della nomina o rinnovo, pena la nullità dell’incarico. Nomina di amministratore anche per i casi di edilizia popolare ed economica e residenziale pubblica. Obbligo per l’amministratore di adempiere agli obblighi fiscali del condominio. Redazione del rendiconto entro 180 giorni. Possesso di requisiti morali pena la revoca: assenza di precedenti reati contro il patrimonio, non deve essere stato sottoposto a misure di prevenzione e non deve risultare protestato. Possesso di requisiti professionali: diploma di scuola media di secondo grado e corso di formazione e aggiornamento professionale. - Animali. cade qualunque divieto di tenere animali domestici in casa, una misura che viene incontro ai cambiamenti degli italiani, che sempre più convivono con cani, gatti o altri nuovi "componenti" della famiglia. - Avviso di convocazione. Invio tramite raccomandata, PEC, fax o consegna a mano. - Conto Corrente Condominiale. Tutti i flussi finanziari del condominio (sia in entrata che in uscita) devono obbligatoriamente transitare attraverso un apposito c/c intestato al condominio. - Distacco dall’impianto centralizzato. Il condomino può rinunciare all'utilizzo dell'impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento, se dal suo distacco non derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini. In tal caso il rinunziante resta tenuto a concorrere al pagamento delle sole spese per la manutenzione straordinaria dell'impianto e per la sua conservazione e messa a norma.