Nicola Mario Fraccalvieri. Martedì 20 Novembre 2012, la Commissione Giustizia del Senato ha definitivamente deliberato la
tanto attesa riforma del condominio. Si vuol ricordare che il condominio era normato da leggi ormai
obsolete risalenti al 1942 che col passare degli anni si sono adeguate all’attualità grazie soprattutto a
sentenze della Cassazione. Una delle sentenze più importanti, che possiamo considerare la prima
vera riforma del condominio, risale al 2006 (sent. n. 22840/2006). Con questa sentenza si apriva
tutto un mondo nuovo nel campo dell’amministrazione condominiale in quanto la Seconda Sezione
della Corte di Cassazione stabiliva che anche una persona giuridica può essere nominata
amministratore di condominio. I Giudici del Palazzaccio precisavano che il rapporto di mandato
istituito nei confronti delle persone suddette, quanto all’adempimento delle obbligazioni ed alla
relativa imputazione della responsabilità, può essere caratterizzato dagli stessi indici di affidabilità,
che contrassegnano il mandato conferito ad una persona fisica. Con questa decisione la Corte
superava un precedente orientamento (Cassazione Seconda Sezione Civile, 5608/94) che ammetteva
la possibilità di esercitare la funzione di amministratore di condominio soltanto da parte di una
persona fisica.
Di seguito le principali novità nell’ambito della nuova riforma condominiale formata da 32 articoli:
- Accesso agli atti. Sancito il diritto dei singoli condòmini di accedere ai documenti del
condominio e ottenerne copia.
- Amministratore. Nomina obbligatoria quando i condòmini sono più di otto. Possesso di
polizza di R.C. professionale su richiesta dell’assemblea. Passaggio di consegne senza
ulteriore compenso. Rinnovo tacito dell’incarico annuale, salvo delibera di revoca. Specifica
analitica delle competenze all’atto della nomina o rinnovo, pena la nullità dell’incarico.
Nomina di amministratore anche per i casi di edilizia popolare ed economica e residenziale
pubblica. Obbligo per l’amministratore di adempiere agli obblighi fiscali del condominio.
Redazione del rendiconto entro 180 giorni. Possesso di requisiti morali pena la revoca:
assenza di precedenti reati contro il patrimonio, non deve essere stato sottoposto a misure di
prevenzione e non deve risultare protestato. Possesso di requisiti professionali: diploma di
scuola media di secondo grado e corso di formazione e aggiornamento professionale.
- Animali. cade qualunque divieto di tenere animali domestici in casa, una misura che viene
incontro ai cambiamenti degli italiani, che sempre più convivono con cani, gatti o altri nuovi
"componenti" della famiglia.
- Avviso di convocazione. Invio tramite raccomandata, PEC, fax o consegna a mano.
- Conto Corrente Condominiale. Tutti i flussi finanziari del condominio (sia in entrata che
in uscita) devono obbligatoriamente transitare attraverso un apposito c/c intestato al
condominio.
- Distacco dall’impianto centralizzato. Il condomino può rinunciare all'utilizzo
dell'impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento, se dal suo distacco non
derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini. In tal
caso il rinunziante resta tenuto a concorrere al pagamento delle sole spese per la
manutenzione straordinaria dell'impianto e per la sua conservazione e messa a norma.
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