Alcoltest: fermi, voglio il mio avvocato!

di Desirèe Montesano - L’ultima sentenza della suprema Corte di Cassazione ha stabilito che l’alcoltest è nullo se non è presente un avvocato e se gli agenti non hanno informato l'automobilista del suo diritto a farsi assistere da un legale di fiducia.

La Suprema Corte di Cassazione ha ritenuto assolutamente pacifico che “l’alcoltest costituisce un atto di Polizia Giudiziaria urgente e indifferibile ai sensi dell’art. 354, terzo comma del codice di procedura penale. L’accertamento mediante etilometro dello stato di ebbrezza è da considerarsi accertamento tecnico irripetibile stante l’alterabilità, modificabilità e tendenza alla dispersione degli elementi di fatto che sono oggetto dell’analisi.”

Una sentenza che potrebbe definirsi di matrice "americana" e che peserà sulle migliaia di provvedimenti emessi per guida in stato di ebbrezza accertati con l’etilometro, l’alcoltest o qualunque altro strumento utile ad individuare il tasso di alcol nel sangue al momento del fermo da parte delle forze dell’ordine.

Con questa sentenza si fissa un argine all’uso indiscriminato dell’etilometro da parte degli agenti ai fini della prova del reato di guida in stato di ebbrezza.

E’ stato riconosciuto il diritto di ogni cittadino, prima di eseguire l’alcoltest e non dopo esser risultato positivo, di essere avvisato che è sua facoltà nominare un avvocato di fiducia che possa assisterlo durante l’esecuzione del test etilometrico.

Secondo la sentenza, infatti, deve ritenersi nullo l’accertamento dello stato di ebbrezza mediante etilometro, effettuato senza che l’interessato sia avvisato della facoltà di nominare un difensore di fiducia.

Senza la presenza dell’avvocato di fiducia non si può procedere ad un accertamento unico ed irripetibile. La concreta possibilità che, grazie all’accertamento compiuto tramite alcoltest al soggetto sia contestato un reato penale, gli conferisce la qualità di persona sottoposta ad indagini di polizia giudiziaria, con tutte le tutele previste dal codice di procedura penale.

In caso di mancato adempimento dell’obbligo di informazione da parte delle forze dell’ordine, il decreto penale di condanna deve essere annullato perché il fatto non sussiste.