Cosa fare quando fallisce la società estera intestataria dell'auto acquistata in Italia?


di Franco Montesano. Un cittadino di nazionalità italiana acquista nell’anno 2005 da una concessionaria di auto nuove ed usate, con esercizio commerciale in Roma, un’autovettura, di grossa cilindrata (una Mercedes automatic 4X4, 420 CDI, usata, di proprietà ed appartenente ad una società francese con sede legale in Parigi.
L’acquirente corrisponde al titolare della menzionata concessionaria, in possesso di regolare procura notarile a vendere, la somma pattuita per l’acquisto dell’autovettura versando l’intero importo a mezzo assegno bancario incassato dal procuratore il giorno seguente alla vendita.
Il detto acquirente, dopo tre giorni successivi, viene in possesso della predetta auto.
Gli vengono consegnati in originale il foglio di proprietà dell’autovettura e copia del libretto di circolazione, oltre le chiavi dell’auto ed il libretto di manutenzione.
Qualche giorno dopo, si reca nella città di residenza e si rivolge agli uffici della Motorizzazione Civile per chiedere ed ottenere l’immatricolazione dell’ autovettura,con targa italiana ed a suo nome.
L’ufficio predetto, però, non può procedere alla immatricolazione dell’auto, in difetto del foglio di immatricolazione “originale” dell’autovettura; lo stesso ufficio concede all’acquirente un termine di giorni 30, perché, con la scorta di una targa provvisoria, corredata da una assicurazione per la r.c. e del foglio “verde” (che consente la validità della responsabilità all’estero dell’auto assicurata) possa chiedere alla società intestataria della’auto acquistata,copia originale del libretto di circolazione di detta auto.
Scopre, però, che la società intestataria dell’auto, dopo una minuziosa ricerca eseguita dall’ufficio competente - Prefettura di Parigi - risulta fallita da oltre due anni e che il rappresentante legale della stessa, risulta irreperibile.
Dopo aver contattato alcuni uffici legali sia di Roma che di Bari inutilmente,l’acquirente si rivolge allo studio legale del sottoscritto.
Esaminati i documenti in possesso dell’acquirente,ho ragionevolmente ritenuto che questi potesse ugualmente acquisire il possesso e quindi ottenere l’immatricolazione della’auto facendo ricorso all’istituto dell’ usucapione breve, regolata nel vigente codice civile dall’art. 1162, a mente del quale chiunque possiede per un periodo non inferiore a tre anni il possesso di un bene mobile soggetto alle regole della registrazione(PRA) può rivolgersi al Giudice competente per ottenere, con decreto, l’autorizzazione ad immatricolare l’autovettura,purchè si dimostri di averne il possesso in maniera indisturbata per il tempo previsto dalla norma.
Il problema, però, non consisteva nel dimostrare il possesso da almeno tre anni,ai fini della applicazione della norma civilistica richiamata,quanto e soprattutto nell’individuare il giudice competente.
L’acquirente non possedeva l’originale del foglio di immatricolazione “francese dell’autovettura. Per cui si è fatto ricorso ad una “denuncia di smarrimento”di quello originale. Così si è risolto il primo problema.
Il secondo “rebus” è consistito nella ricerca del giudice competente.
Per evitare l’eventuale rigetto della istanza,si è ritenuto contenere il valore dell’autovettura posseduta dall’acquirente in buona fede,in un valore che rientrasse nella competenza funzionale del Giudice di pace.
In fondo si trattava dell’acquisto di un’auto usata,immatricolata per la prima volta in Francia nel 2004; così, considerato che l’istanza è stata depositata nella cancelleria del giudice competente adito nel 2010, si è potuto argomentare,senza tema di smentita che l’autovettura come acquistata non fosse in buone condizioni,di carrozzeria e motore e ciò al fine di attribuirle un valore entro il quale potesse rientrare la competenza funzionale del Giudice di Pace.
E’ stata questa la svolta tecnico-giuridica, che ha permesso all’acquirente di ottenere dal giudice di Pace adito il provvedimento, con il quale sia la motorizzazione civile,per quanto concerne la immatricolazione che, dopo, il Pubblico registro automobilistico, competente per la iscrizione dell’autovettura di che trattasi, hanno dato esecuzione all’ordinanza del giudice con la quale è stato “ordinato” ai predetti uffici,di eseguire l’immatricolazione ed annotare nei registri l’auto, di proprietà dell’ acquirente,ad ogni effetto di legge.
La legge, in linea generale, appronta le soluzioni giuridiche per ogni caso cui è chiamata a dare ed indicare la soluzione: i giudici, esecutori della legge, non rispondono che ad essa.
Il problema, spesse volte, consiste nella difficile ricerca della chiave giusta, nel senso tecnico-giuridico, idonea di per sè alla soluzione più confacente, nel rigoroso rispetto dei principi generali della legge e delle norme applicabili.



AVV. FRANCO MONTESANO
PRESIDENTE CAMERA CIVILE DI MATERA